MANCUSO, FRASSINETTI, GIAMMANCO, MANNUCCI, SARUBBI e ALESSANDRI. -
Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine con le associazioni amimaliste numerosi sono i sequestri di animali a causa di maltrattamenti (ex articoli 544-ter e seguenti del codice penale) in applicazione della normativa a tutela degli animali (legge n. 189 del 2004), in particolare di cuccioli di cane che a pochi giorni di età sono importati da trafficanti stranieri in Italia per essere destinati al commercio illegale;
la legge n. 189 del 2004, che ha inserito l'articolo 19-quater alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, prevede che gli animali sequestrati a seguito di reato di maltrattamento debbano essere affidati agli enti animalisti che ne facciano richiesta;
l'affido degli animali, sequestrati a seguito di maltrattamento, ad enti animalisti che ne facciano richiesta, come previsto dall'articolo 19-quater citato, è il necessario iter logico per l'applicazione sostanziale alla disciplina a tutela degli animali, che vuole reprimere ogni possibile nocumento a danno degli animali;
spesso, come nel caso dei 25 cuccioli di cani sequestrati nel dicembre 2006 in provincia di Udine, sono sorti contrasti tra la richiesta di affido di animali maltrattati da parte di enti animalisti riconosciuti come la LAV ed una preventiva, subitanea disposizione di asta giudiziaria degli animali sequestrati da parte del Pm di Tolmezzo, con il rigetto insistente da parte del Pm e del Gip della richiesta di affido degli animali, perché definita tardiva rispetto alla disposizione di asta giudiziaria;
la stessa vicenda si è ripetuta in questi giorni per i cuccioli di cani sequestrati a Gornate Olona, in provincia di Varese, prima promessi all'Ente Nazionale Protezione Animali e poi messi all'asta;
l'asta giudiziaria di animali maltrattati non può essere prevalente rispetto all'affido ad enti animalisti che ne facciano richiesta, in quanto il pagamento di un prezzo per ottenere degli animali in nessun modo può garantire il loro benessere, ma al massimo la possibilità di un eventuale sfruttamento;
la richiesta di affido non ha un limite temporale definito, entro cui deve essere effettuata;
in base al Decreto 12 novembre 2006 del Ministero della salute, la terza sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza 34095/06, depositata il 12 ottobre 2006 ha stabilito che le associazioni con titoli devono essere interpellate in via preventiva in questi casi, prima di procedere con altre possibili soluzioni che però potrebbero non garantire il benessere degli animali coinvolti;
un'
interrogazione a risposta scritta di analogo contenuto, la n. 4-02595 era stata presentata il 14 febbraio 2007 ma senza ottenere risposta -:
se non si ritengano urgente e necessario, ognuno dei Ministri per quanto di competenza, la prevalenza sostanziale della richiesta di affido di animali posti sotto sequestro a seguito di maltrattamento, anche se effettuata successivamente alla disposizione di un asta giudiziaria potenzialmente revocabile, in ottemperanza al perseguimento degli obiettivi sostanziali della attuale normativa che vuole tutelare in maniera rigorosa il benessere degli animali, in particolare quando dopo pochi giorni dal sequestro il Pm dispone immediatamente l'asta, impedendo di fatto l'affido degli animali da parte di enti animalisti che ne facciano richiesta;
se non si ritenga necessario chiarire che non sussiste il concetto di richiesta di affido tardiva rispetto ad un provvedimento di asta giudiziaria che ben può essere annullata, in quanto l'affido degli animali deve poter essere considerato sempre prevalente rispetto a strumenti come l'asta giudiziaria utilizzati per oggetti che mal si adattano alla natura vivente e senziente degli animali. (4-01883)