ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01883

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 105 del 16/12/2008
Firmatari
Primo firmatario: MANCUSO GIANNI
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 16/12/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatarioGruppoData firma
FRASSINETTI PAOLAPOPOLO DELLA LIBERTA'16/12/2008
GIAMMANCO GABRIELLAPOPOLO DELLA LIBERTA'16/12/2008
MANNUCCI BARBARAPOPOLO DELLA LIBERTA'16/12/2008
SARUBBI ANDREAPARTITO DEMOCRATICO16/12/2008
ALESSANDRI ANGELOLEGA NORD PADANIA16/12/2008
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondereData delega
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 16/12/2008
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 16/12/2008
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/01/2009
Stato iter:
CONCLUSO il 14/09/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO14/09/2009
MARTINI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Fasi iter:
RISPOSTA PUBBLICATA IL 14/09/2009
CONCLUSO IL 14/09/2009
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01883
presentata da
GIANNI MANCUSO
martedì 16 dicembre 2008, seduta n.105

MANCUSO, FRASSINETTI, GIAMMANCO, MANNUCCI, SARUBBI e ALESSANDRI. -
Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:


grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine con le associazioni amimaliste numerosi sono i sequestri di animali a causa di maltrattamenti (ex articoli 544-ter e seguenti del codice penale) in applicazione della normativa a tutela degli animali (legge n. 189 del 2004), in particolare di cuccioli di cane che a pochi giorni di età sono importati da trafficanti stranieri in Italia per essere destinati al commercio illegale;



la legge n. 189 del 2004, che ha inserito l'articolo 19-quater alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, prevede che gli animali sequestrati a seguito di reato di maltrattamento debbano essere affidati agli enti animalisti che ne facciano richiesta;



l'affido degli animali, sequestrati a seguito di maltrattamento, ad enti animalisti che ne facciano richiesta, come previsto dall'articolo 19-quater citato, è il necessario iter logico per l'applicazione sostanziale alla disciplina a tutela degli animali, che vuole reprimere ogni possibile nocumento a danno degli animali;



spesso, come nel caso dei 25 cuccioli di cani sequestrati nel dicembre 2006 in provincia di Udine, sono sorti contrasti tra la richiesta di affido di animali maltrattati da parte di enti animalisti riconosciuti come la LAV ed una preventiva, subitanea disposizione di asta giudiziaria degli animali sequestrati da parte del Pm di Tolmezzo, con il rigetto insistente da parte del Pm e del Gip della richiesta di affido degli animali, perché definita tardiva rispetto alla disposizione di asta giudiziaria;


la stessa vicenda si è ripetuta in questi giorni per i cuccioli di cani sequestrati a Gornate Olona, in provincia di Varese, prima promessi all'Ente Nazionale Protezione Animali e poi messi all'asta;



l'asta giudiziaria di animali maltrattati non può essere prevalente rispetto all'affido ad enti animalisti che ne facciano richiesta, in quanto il pagamento di un prezzo per ottenere degli animali in nessun modo può garantire il loro benessere, ma al massimo la possibilità di un eventuale sfruttamento;



la richiesta di affido non ha un limite temporale definito, entro cui deve essere effettuata;


in base al Decreto 12 novembre 2006 del Ministero della salute, la terza sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza 34095/06, depositata il 12 ottobre 2006 ha stabilito che le associazioni con titoli devono essere interpellate in via preventiva in questi casi, prima di procedere con altre possibili soluzioni che però potrebbero non garantire il benessere degli animali coinvolti;



un'interrogazione a risposta scritta di analogo contenuto, la n. 4-02595 era stata presentata il 14 febbraio 2007 ma senza ottenere risposta -:



se non si ritengano urgente e necessario, ognuno dei Ministri per quanto di competenza, la prevalenza sostanziale della richiesta di affido di animali posti sotto sequestro a seguito di maltrattamento, anche se effettuata successivamente alla disposizione di un asta giudiziaria potenzialmente revocabile, in ottemperanza al perseguimento degli obiettivi sostanziali della attuale normativa che vuole tutelare in maniera rigorosa il benessere degli animali, in particolare quando dopo pochi giorni dal sequestro il Pm dispone immediatamente l'asta, impedendo di fatto l'affido degli animali da parte di enti animalisti che ne facciano richiesta;



se non si ritenga necessario chiarire che non sussiste il concetto di richiesta di affido tardiva rispetto ad un provvedimento di asta giudiziaria che ben può essere annullata, in quanto l'affido degli animali deve poter essere considerato sempre prevalente rispetto a strumenti come l'asta giudiziaria utilizzati per oggetti che mal si adattano alla natura vivente e senziente degli animali. (4-01883)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 14 settembre 2009
nell'allegato B della seduta n. 213
All'Interrogazione 4-01883 presentata da
GIANNI MANCUSO

Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In merito alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189, questo Ministero ha emanato il decreto 2 novembre 2006 «Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie».
Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli enti e le associazioni che intendono essere individuate ai fini dell'affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, devono essere riconosciuti da questo Ministero, previa verifica del possesso dei requisiti necessari.
Tale indicazione è stata riportata in una nota inviata in data 7 dicembre 2007, al Ministero dell'interno, al Ministero delle politiche agricole, all'ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato ed agli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
Pertanto, ogni eventuale decisione, di voler indire l'asta, rispetto alla soluzione che favorisce l'affido ad enti o ad associazioni animaliste, è in contrasto con quanto previsto dalla suddetta normativa.
Sebbene la cessione mediante asta possa comportare una collocazione pressoché immediata degli animali sequestrati, certamente l'affido ad associazioni animaliste ed enti offre maggiori garanzie per la tutela della salute e del benessere animale, in quanto le stesse sono preventivamente riconosciute ed autorizzate.
Relativamente ai casi specifici riportati nell'interrogazione, si può supporre che in talune occasioni la decisione del magistrato sia dipesa dal fatto che gli animali, dal punto di vista giuridico, sono ancora considerati delle res, regolamentati come beni mobili, mentre il nostro codice penale tutela gli animali in quanto esseri viventi autonomi, dotati di propria sensibilità psico-fisica.
Inoltre, va sottolineato che nell'ultima modifica del Trattato di Costituzione dell'Unione Europea (Trattato di Lisbona, dicembre 2007), viene riportato che «l'Unione Europea e gli Stati membri tengano conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti e pertanto essi debbano godere di una considerazione morale, analoga a quella dell'uomo».
Pertanto, posso confermare il costante impegno di questo Ministero nel sensibilizzare gli organi competenti sui principi enunciati dalla normativa vigente in materia.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali: Francesca Martini.
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
animale domestico, associazione, benessere degli animali, protezione degli animali, traffico illecito, vendita all'asta
SIGLA O DENOMINAZIONE:
L 2004 0189