SARUBBI. -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:
da vari media è stato enfaticamente pubblicizzato che il 17 ottobre 2008 al Safari Park d'Abruzzo, in contrada Scalzino a Rocca S. Giovanni (Lanciano-Chieti), sono venuti alla luce tre esemplari di leontigre, e che una nota dell'azienda che gestisce lo zoo definisce i leontigre, «animali assai rari e mai nati prima d'ora nel nostro paese»;
la nascita è avvenuta per incrocio tra il leone Sultan di tre anni, proveniente dalla Germania, e la tigre del bengala Messalina di quattro anni, entrambi detenuti dal Safari Park d'Abruzzo, specie (Panthera Leo e Panthera Tigris), entrambe inscritte nell'allegato A del regolamento CE 338/97;
non sono state date spiegazioni in merito alla fortuità dell'accoppiamento nel mentre testimonianze fotografiche ottenute in tempi diversi mostrano i due animali sia in recinti attigui sia nel medesimo recinto, fatto, quest'ultimo, che fa inevitabilmente pensare ad una precisa volontà di fare accoppiare i due animali;
nel 2007 la tigre aveva partorito altri due cuccioli senza che nessun altro felino maschio fosse presente all'interno della struttura;
la asserita rarissima specie «leontigre» non è inserita né negli allegati alla Convenzione di Washington né negli allegati alla Direttiva CE 338/97 e non esiste in nomenclatura ufficiale una specie di felino denominata «leontigre», in quanto in natura non esiste tale specie, le tigri stanno con i tigri, le leonesse con i leoni. Sono le condizioni artificiali della cattività, che rendono possibili certi incontri ravvicinati. Sembrerebbe, secondo quanto risulta agli interroganti che l'incrocio sia stato voluto dai responsabili della struttura mantenendo i due esemplari insieme nella stessa gabbia;
con decreto legislativo del 21 marzo 2005, n. 73, è stata data attuazione alla direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
i giardini zoologici, per poter essere in funzione, devono ottenere una apposita licenza, dal Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata (articolo 3 del decreto legislativo n. 73 del 2005);
l'art. 3. - Requisiti del giardino zoologico - prevede tra l'altro:
«a) partecipare a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie; (...)
d) rinnovare ed arricchire il pool genetico delle popolazioni animali custodite ex situ attraverso piani di scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica...»;
il Safari Park, gestito dalla ditta «Embell Riva», proprietaria anche dell'omonimo circo, pur essendo stabilmente e territorialmente stabile - come previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 73 del 2005 - risulta essere in possesso di licenza per l'esercizio di «spettacoli circensi con mostra faunistica itinerante» rilasciata e rinnovata dal comune di Rocca San Giovanni (Chieti) e, come tale, si è sempre sottratta agli obblighi derivanti dalla condizione di giardino zoologico;
con l'articolo 8-octies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101, si è provveduto a modificare l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 73 del 2005, che così cita:
«Art. 2. - (Definizioni e ambito di applicazione). - Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, appartenenti, in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.»;
riconducendo qualsiasi struttura, della portata di specie animali quale il Safari Park, al ruolo di giardino zoologico con tutti gli obblighi derivanti dal decreto legislativo in questione;
ci si trova quindi di fronte quindi ad una serie di evidenti e gravi, contraddizioni e anomalie:
a) da una parte una struttura che pur rientrando nei parametri tassativi fissati dal decreto legislativo n. 73 del 2005 è legalmente considerata spettacolo viaggiante sfuggendo così alle prescrizioni di legge;
b) dall'altra, una struttura definita spettacolo viaggiante che effettua spericolati incroci tra specie diverse ottenendo ibridi pubblicizzati come inesistenti «specie rarissime», intervenendo nel campo della gestione della biodiversità, appropriandosi illegittimamente di prerogative spettanti a strutture diverse e di fatto eludendo la legge;
c) ancora, una struttura presentata come «luogo di sosta» - e quindi di riposo - utilizzata invece come mostra di animali, spettacolo con animali, luogo di riproduzione di animali di specie protette, luogo di manipolazione genetica di specie protette;
recentissimamente l'Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti della Spagna per mancata attuazione della Direttiva Zoo non avendo proceduto al rilascio delle previste licenze -:
se al Safari Park d'Abruzzo sia stata rilasciata la prevista licenza di giardino zoologico;
se, quantomeno, tale struttura rientri tra quelle che hanno presentato istanza per ottenere la licenza;
se tale struttura sia sottoposta a controlli circa l'attività di salvaguardia delle specie a rischio;
entro quale specifico progetto scientifico di salvaguardia abbia potuto eseguire l'incrocio;
se, al contrario e come appare evidente, il Ministro non ritenga che l'incrocio sia avvenuto solo a puro scopo di lucro, per ottenere un «monstrum» da esibire a pagamento con ciò contravvenendo alla lettera e allo spirito del Regolamento CE 338/97 e del citato decreto legislativo n. 73 del 2005;
se il Ministro non ritenga opportuno valutare che cosa succeda agli esemplari che continuano a nascere ma non rimangono a lungo nelle strutture, valutando la possibilità che questi siano poi impiegati nei circhi, con ulteriore grave violazione dei dettami del decreto legislativo n. 73 del 2005;
se il Ministro non ritenga di dover intervenire sanzionando lo zoo in questione per infrazione alla normativa vigente;
se il Ministro non ritenga di dover assumere specifiche iniziative normative volte a vietare l'incrocio tra specie diverse;
se il Ministro non ritenga di dover intervenire disponendo severi controlli sul territorio per rilevare e sanzionare le strutture che stanno surrettiziamente evadendo le disposizioni di legge;
se sia noto al Ministro quante e quali strutture abbiano chiesto la licenza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 73 del 2005 e se non ritenga di dover rendere pubblici questi dati;
se sia noto al Ministro quante licenze siano state rilasciate e quante rifiutate e se non ritenga di dover rendere pubblici questi dati. (4-01432)