MELANDRI. -
Al Ministro per i beni e le attività culturali.
- Per sapere - premesso che:
il 30 dicembre 2009, il Ministro per i beni e le attività culturali ha firmato il decreto ministeriale di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «determinazione della misura del compenso per copia privata»;
sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali viene divulgata la notizia dell'imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del sopracitato decreto ministeriale;
ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale;
per attività di cosiddetta «copia privata» l'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, prevede che agli autori e ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti indipendenti e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, sia attribuito un compenso per a riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi recanti opere tutelate dal diritto d'autore;
il decreto ministeriale, da una parte, interviene alla rideterminazione delle tariffe del compenso per la copia privata, dall'altra opera estendendo ad libitum gli apparecchi soggetti al pagamento dell'equo compenso;
con le nuove norme, dunque, strumenti tecnologici dotati di «memoria», come i telefoni cellulari o le chiavette USB, pur non avendo come finalità la riproduzione di fonogrammi o videogrammi, rientrano nel meccanismo dell'equo compenso;
la rideterminazione della misura del compenso per copia privata produrrà inevitabilmente l'aumento del costo dei prodotti tecnologici inseriti nell'allegato tecnico del decreto -:
quali misure il Ministro intenda concretamente adottare per evitare che gli inevitabili rincari ricadano sui consumatori finali, disincentivando, di conseguenza l'acquisto di prodotti ad alto contento tecnologico.(5-02408)